martedì 18 settembre 2012

IL QUINTO CONTO ENERGIA: UN PICCOLO RIASSUNTO



Il DM 5 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, ridefinisce le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
 Le modalità di incentivazione previste dal Quinto Conto Energia si applicano a partire dal 27 agosto 2012, ovvero decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha determinato, su indicazione del GSE, il raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro (Deliberazione AEEG 12 luglio 2012, 292/2012/r/efr).
 Il Quinto Conto Energia cessa di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l’anno (comprensivo dei costi impegnati dagli impianti iscritti in posizione utile nei Registri), che sarà comunicata dall’AEEG - sulla base degli elementi forniti dal GSE attraverso il proprio Contatore fotovoltaico - con un’apposita deliberazione.

Il Quarto Conto energia continua ad applicarsi:
  • ai “piccoli impianti” fotovoltaici, agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione che entrano in esercizio prima del 27 agosto 2012
  • ai “grandi impianti” iscritti in posizione utile nei Registri e che producono la certificazione di fine lavori entro 7 mesi (o 9 mesi per impianti di potenza superiore a 1 MW) dalla pubblicazione della relativa graduatoria
  • agli impianti realizzati sugli edifici pubblici e su aree delle Amministrazioni Pubbliche, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia sono riconosciute alle seguenti tipologie tecnologiche: 
  • impianti fotovoltaici, suddivisi per tipologie installative (art.7 DM 5 luglio 2012);
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (art.8);
  • impianti fotovoltaici a concentrazione (art.9);
Gli interventi ammessi per richiedere le tariffe incentivanti sono quelli di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, così come definiti dal Decreto.
Per beneficiare delle tariffe incentivanti è necessario che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti descritti negli articoli 7, 8 e 9 del DM 05/07/12 e specificati nelle Regole Applicative

Meccanismi di Incentivazione

Il Quinto Conto energia prevede due distinti meccanismi di accesso agli incentivi, a seconda della tipologia d’installazione e della potenza nominale dell’impianto:

Accesso diretto

Le seguenti categorie di impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti (“accesso diretto”), inviando al GSE la richiesta di ammissione agli incentivi :
  • impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • impianti fotovoltaici a concentrazione (CPV) fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni Pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al Registro.

Il registro
Tutti gli impianti che non ricadono tra le categorie sopra elencate, possono accedere agli incentivi previa iscrizione in posizione utile in appositi Registri informatici, tenuti dal GSE, (“accesso tramite Registro”), ciascuno dei quali caratterizzato da un proprio limite di costo, individuato dal Decreto.
Il bando relativo al primo Registro è pubblicato dal GSE entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle Regole Applicative e prevede la presentazione delle domande di iscrizione entro e non oltre i successivi 30 giorni naturali e consecutivi.

Per i Registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE ogni sei mesi a partire dalla data di chiusura del primo Registro e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione entro i successivi 60 giorni.

Il soggetto Responsabile 

Il Soggetto Responsabile degli impianti che accedono direttamente agli incentivi e degli impianti ammessi al Registro in posizione utile è tenuto a far pervenire al GSE, entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto – caricata dal gestore di rete su GAUDI’- la richiesta di concessione della tariffa incentivante, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le informazioni e la documentazione indicate nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Prima di inviare la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti l’utente deve registrarsi sul portale informatico del GSE (la registrazione va effettuata solo dai soggetti che non si sono mai registrati).



Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia sono alternative rispetto ai meccanismi dello scambio sul posto, del ritiro dedicato e della cessione dell’energia al mercato (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW)


Pertanto i Soggetti Responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto per impianti ammessi in graduatoria in posizione utile nei Registri previsti dal DM 5 luglio 2012 dovranno recedere dalla convenzione all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti.


LE TARIFFE
Il Quinto Conto Energia remunera a differenza dei precedenti meccanismi di incentivazione, con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete dall’impianto e, con una tariffa premio, la quota di energia netta consumata in sito.


In particolare, ferme restando le determinazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento, il GSE con il Quinto Conto Energia eroga:

    1. per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario. Nei casi in cui il prezzo zonale orario sia negativo, tale differenza non può essere superiore alla tariffa omnicomprensiva applicabile all’impianto in funzione della potenza, della tipologia e del semestre di riferimento. L’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. I prezzi zonali orari mensili possono essere consultati sul sito del GME.
  • sulla quota di produzione netta consumata in sito, è attribuita una tariffa premio.
Nel caso di un impianto con autoconsumo la tariffa spettante sarà, quindi, data dalla somma della tariffa omnicomprensiva sulla quota di produzione netta immessa in rete e della tariffa premio sulla quota di produzione netta consumata.

Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, sarà invece riconosciuta solo una tariffa premio sull’energia netta consumata in sito.
Come stabilito dal DM 5 luglio 2012, i valori delle due tariffe (omnicomprensiva e premio), saranno progressivamente decrescenti per i semestri d’applicazione del Quinto Conto Energia, a partire dal 27 agosto 2012.
La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto e, a partire da tale data, è riconosciuta per un periodo di 20 anni.
La tariffa incentivante rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione,  considerato al netto di eventuali fermate disposte per problematiche connesse alla sicurezza della rete o ad eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti.
 Pertanto i Soggetti Responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto per impianti ammessi in graduatoria in posizione utile nei Registri previsti dal DM 5 luglio 2012 dovranno recedere dalla convenzione all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti.


Impianti sugli edifici
altri impianti fotovoltaici
Intervallo di potenza
[kW]​
Tariffa omnicomprensiva​
[​€/MWh]
​Tariffa premio sull'energia
consumata in sito
[​€/MWh]
Tariffa omnicomprensiva​
[​€/MWh]
​Tariffa premio sull'energia
consumata in sito
[​€/MWh]
​1 <= P <= 3
208
​126
​201
​119
3 < P <= 20​
196
​114
​189
107​
20 < P <= 200​
​175
93
168
86
​200 < P < 1000
​142
60
135
53
​1000 < P <= 5000
​126
44
​120
38
​P > 5000
​119
37
113
31
Tabella 1 – tariffe per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del V Conto Energia








Impianti sugli edifici
altri impianti fotovoltaici
Intervallo di potenza
[kW]​
Tariffa omnicomprensiva​
[​€/MWh]
​Tariffa premio sull'energia
consumata in sito
[​€/MWh]
Tariffa omnicomprensiva​
[​€/MWh]
​Tariffa premio sull'energia
consumata in sito
[​€/MWh]
​1 <= P <= 3
182​
​100
​176
​94
3 < P <= 20​
171​
​89
​165
83​
20 < P <= 200​
​157
75​
151
69​
​200 < P < 1000
​130
48​
124
42​
​1000 < P <= 5000
​118
36​
​113
31​
​P > 5000
​112
30​
106​
24​

Tabella 2 – tariffe per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione del V Conto Energia



Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi tra loro cumulabili, quantificati in €/MWh (riportati nell’art.5, comma 2 lettera a) del Decreto):
  1. per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
  2. per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto
Le modalità per la richiesta e il riconoscimento dei premi sono specificate nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti

 I soggetti responsabili che richiedono le tariffe incentivanti previste dal DM 05/07/12 sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria (come stabilito dall’art.10 del Decreto) pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

Il contributo per le spese di istruttoria è dovuto all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione o all’atto della richiesta di iscrizione al Registro per gli impianti che non ricadono tra quelli definiti dall’art.3, comma 1 del DM 5 luglio 2012.


La copia digitale del documento che attesta l’avvenuto pagamento – con l’indicazione del codice identificativo GSE relativo all’impianto - dovrà essere trasmessa al GSE dal Soggetto Responsabile, caricandola sul portale informatico.



Impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica Amministrazione

Le amministrazioni Pubbliche possono realizzare impianti senza iscrizione al registro, mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/01, a condizione che:
  • l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
  • gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.”
Potete scaricare le regole applicative al seguente indirizzo:
http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/GSE_Documenti/Fotovoltaico/03%20Documenti/REGOLE%20APPLICATIVE_CE%205_07082012.pdf

oppure visita il sito:
http://www.sqingegneria.com/it/notizie/conto-energia-2011.html

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