mercoledì 7 dicembre 2011

QUARTO CONTO ENERGIA: S&Q FA' CHIAREZZA SULLE SERRE

Viste le numerose richieste di chiarimenti sulle modalità con cui le Serre Fotovoltaiche Vengono trattate nel Quarto Conto Energia, di seguito riportiamo le principali innovazioni apportate dal Nuovo Decreto Legge del 5 Maggio 2011:

  • Per le Serre l'accesso alla tariffa incentivante è pari alla media aritmetica fra quella spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”;
  • Il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non deve essere superiore al 50%;
  • le serre fotovoltaiche rientrano nella categoria "piccoli impianti" se la potenza installata è inferiore a 200 KWp e operano in regime di scambio sul posto oppure se sono costruite su aree pubbliche;
  • sono stabiliti limiti per l'installazione di impianti a terra sulle aree agricole (massimo 1 MWp e la superficie coperta dall'impianto non deve superare il 10% dell'intero terreno agricolo nella disponibilità del proponente).
UNA STRANA AMBIGUITA': LE SERRE MONOFALDA
Il comma 2 dell'articolo 14 del Quarto Conto Energia recita: "Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%".La scelta di questo parametro ha causato grossi problemi e danni economici a chi non è riuscito a completare la realizzazione di impianti fotovoltaici costruiti con serre non rispettanti il parametro del Ground Cover Ratio inferiore al 50% entro il 30 giugno 2011.
Il GSE, non trovando questi impianti collocazione nella categoria delle serre fotovoltaiche, intendeva "declassarli", trattandoli alla stregua di impianti a terra, e questo avrebbe portato all' attribuzione della tariffa più bassa prevista dal Quarto Conto Energia.
Il 27 luglio, tuttavia, il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’applicazione di tale requisito costruttivo di idoneità funzionale, ritenendolo “irragionevole e lesivo degli interessi” per gli aspetti connessi al finanziamento di impianti già in possesso del titolo autorizzativo alla costruzione, rilasciato sulla base della normativa pregressa al Quarto Conto Energia.
L’udienza del TAR del Lazio è fissata per il 23 febbraio 2012.

Per maggiori informazioni:
www.sqingegneria.com

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